Rimborso Spese

Il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n°332 stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale (ovvero le ASL) mettano a disposizione gratuita di alcune categorie di infermi a rischio alcuni dispositivi antidecubito. Purtroppo, però, si tratta solitamente di dispositivi adatti tuttalpiù a casi di bassissimo rischio.

Lo stesso decreto, tuttavia, sancisce il diritto dell' assistito a scegliere i dispositivi per la propria cura, avvalendosi di un contributo alla spesa da parte del S.S.N. stesso, fermo restando che tale rimborso non può superare quanto pagato dalla ASL per dispositivi simili, e stabilito da ogni Azienda Sanitaria Locale in base a gare d' appalto.

E' quindi possibile ottenere dalla ASL il rimborso totale o parziale delle spese per acquisto o noleggio dei materassi antidecubito LineaCARE, a condizione che si rendano necessari a fronte di una invalidità permanente, riconosciuta o in corso di riconoscimento, e pari ad almeno il 33%.

Per ottenere ciò è necessario seguire un iter ben specifico composto dalle seguenti fasi :

  1. Prescrizione da parte di un medico specialista competente, corredata da diagnosi circostanziata, del tipo di dispositivo richiesto (incluso il codice ISO) ed il programma terapeutico per il quale è necessario.
  2. Richiesta di autorizzazione presso l' ASL di residenza, allegando prescrizione, certificato di invalidità, copia della domanda di riconoscimento e codice fiscale. NB: Trascorsi 20 giorni dalla richiesta senza una risposta negativa, vige esplicitamente il principio del silenzio-assenso e l' autorizzazione si ritiene concessa;
  3. Fornitura del dispositivo all' assistito presso fabbrica, farmacia o negozio di articoli sanitari (eventualmente a domicilio) secondo il caso, con comunicazione all' ASL dell' avvenuta fornitura entro 3 gg dalla stessa;
  4. Collaudo a domicilio da parte dello specialista che ha prescritto il dispositivo, con verifica della corrispondenza dello stesso con i termini dell' autorizzazione; trascorsi 20 giorni senza comunicazioni da parte dell' ASL, il dispositivo si può ritenere collaudato ai fini della fatturazione e del pagamento.

Da notare che per i materassi antidecubito è ammessa una sola fornitura ogni 5 anni : ulteriori richieste devono essere dettagliatamente motivate dal medico specialista che aveva fornito la prescrizione. Tale limite temporale scende inoltre ad una fornitura ogni 3 anni per i cuscini antidecubito.

 Attenzione : Si raccomanda vivamente di informarsi a fondo sui propri diritti prima di contattare la propria ASL, consultando il testo integrale del D.M. 27 agosto 1999, n°332, pubblicato nel supplemento ordinario n° 176 della Gazzetta Ufficiale n° 227 della serie ordinaria, consultabile anche su Internet all' indirizzo http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/227-99/suppl176.htm.

 

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